Lo speciale 2 »
di Antonio Viviano*
Il 23 settembre il Consiglio dei Ministri ha provveduto ad esercitare la delega prevista dalla L. 183/2014 ed ha approvato il Decreto Legislativo che contiene le disposizioni integrative e correttive relative a 5 dei 7 decreti di attuazione della L. 183/2014. Per quel che riguarda il Lavoro Accessorio, il legislatore delegato è intervenuto soltanto sul comma 3 dell’art. 49; lo stesso è stato completamente riscritto superando la vecchia comunicazione all’Inps e prevedendo una procedura simile a quella in uso per il lavoro intermittente ovvero il committente che utilizza i voucher deve comunicare la prestazione almeno 60 minuti prima dell’inizio attraverso sms o posta elettronica indirizzati alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.
Prima di capire se la modifica abbia portato o meno migliorie e maggiori tutele per i lavoratori facciamo un piccolo riepilogo circa i dati 2016 del lavoro accessorio. Secondo gli ultimi dati disponibili dall’Osservatorio sul Precariato dell’Inps, da gennaio a luglio del 2016 rispetto alla stesso periodo del 2015 sono stati venduti il 36,2% di voucher in più pari a 84milioni 350mila buoni del valore nominale di € 10,00. Un dato inferiore a quello registrato nel 2015 sul 2014 ma che comunque testimonia un uso eccessivo dello strumento che, come più volte detto, rappresenta un escamotage al rapporto di lavoro subordinato.
I committenti imprenditori non agricoli ed i professionisti sono tenuti a comunicare con le modalità su indicata la prestazione di lavoro accessorio, in mancanza di comunicazione vi è l’applicazione – nel caso in cui vi sia acceso ispettivo e rilevazione della mancanza da parte degli organi ispettivi – di una sanzione amministrativa compresa tra € 400 ed € 2.400, non diffidabile. La comunicazione deve riguardare la singola prestazione e non un arco temporale come precedentemente concesso, ad esclusione dei datori di lavoro agricoli che possono optare per una comunicazione di una prestazione che dura 3 giorni.
Sinceramente, ci si aspettava di più da un intervento così necessario e richiesto ma ancora una volta il legislatore, non solo per quel che riguarda il Lavoro Accessorio, lascia l’amaro in bocca sia ai lavoratori che agli operatori professionali del settore. In particolare, analizzando a fondo le procedure relative al Lavoro Accessorio, si possono intravedere, addirittura, spazi per un uso ancor più elusivo dello strumento. Innanzitutto occorre che venga chiarito il momento in cui si applica la Maxi–Sanzione per lavoro nero e quando, invece, si applica la sola sanzione amministrativa: nel caso in cui il committente abbia acquistato i voucher ed abbia dimenticato di attivarli, il personale ispettivo deve applicare la sanzione amministrativa pari ad € 800 (1/3 del massimo) mentre nel caso di voucher non acquistati o scaduti si applica la maxi sanzione per lavoro nero che va da un minimo di € 1.500 ad un massimo di € 9.000. Non è difficile immaginare il comportamento di un datore di lavoro scorretto. C’è da chiarire anche la questione del calcolo dei prestatori di lavoro accessorio nella base del 20% utile alla applicazione o meno della sospensione dell’attività lavorativa. Sempre in relazione ai dati forniti dall’Osservatorio Inps l’uso dei voucher ha portato ad una riduzione dei contratti a termine in particolar modo nelle attività turistico stagionali. Ricordiamoci che i c.d. voucheristi sono lavoratori privi di tutele; sono espressione massima dell’attuale precariato che ha sostituito i contratti a progetto; che l’utilizzo permesso in tutti i settori produttivi, ad esclusione dell’appalto, non è indice di una giusta politica del lavoro e che con strumenti poco dettagliati – dicasi dettagliati, non complessi – l’evasione è a portata di mano. A parere di chi scrive ancora una volta l’opportunità di migliorare la legislazione del lavoro nel nostro Paese è stata sprecata.
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La stretta sui voucher desta molte perplessità
