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I numeri dell'economia »

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (27.01.2022) del Decreto Legge n.4 (“Sostegni Ter”).
Rilevanti novità, “senza facoltà di successiva cessione”
In pratica, il banco cambia le carte in gioco, sostituendo il mazzo con la retroattività delle regole (stabilite, sempre dallo stesso banco) quasi un anno prima.

di Sergio Cairone*

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 27 gennaio 2022 del Decreto Legge n. 4 (il cosiddetto “Sostegni Ter”), il Legislatore ha previsto l’introduzione di rilevanti novità. In particolare, ci soffermeremo sull’articolo 28 –  Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche – che introduce dei vincoli alla cessione dei crediti di imposta derivanti da interventi relativi a Superponus, Bonus Facciate e bonus edilizi minori di non poco conto per i contribuenti/beneficiari, per le imprese ed i soggetti qualificati come cessionari e per gli istituti di credito, non contemplate precedentemente nemmeno nel famoso Decreto Legge 12 novembre 2021, n. 157  – “Anti-frodi -. Difatti, l’art. 28 in questione inserisce delle integrazioni a quanto originariamente disposto dal   decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, agli artt. 121 e 122 con l’aggiunta delle seguenti parole “senza facolta’ di successiva cessione”. In pratica, il banco cambia le carte in gioco sostituendo il mazzo con retroattività delle regole del tavolo stabilite sempre dallo stesso banco quasi un anno prima!

Cosa vuol dire in parole povere? Che tutti gli interventi edilizi già avviati e/o conclusi nell’anno 2021 con l’adesione dell’opzione della cessione del credito che hanno dato vita al recupero e/o restauro e/o valorizzazione del patrimonio edilizio italiano facendo “muovere” un intero comparto economico importante per il sistema-Paese, basato sulla cessione da parte dei contribuenti del proprio credito alle imprese appaltatrici e da queste agli istituti di credito per la necessaria liquidità atta a realizzare gli interventi iniziati, realizzati ed in programma, con successiva possibilità da parte di questi ultimi cessionari di operare una cessione verso società del gruppo stesso o a terzi, non sono più consentiti.

Stessa condizione vincolante vale per l’adozione dello sconto in fattura con possibilità di una unica successiva cessione da parte di chi opera lo sconto.

Ciò vuol dire che ad oggi se un soggetto (ad esempio un condominio) ha ceduto il credito all’impresa appaltatrice, l’impresa appaltatrice non può più cedere a nessuno tale importo ricevuto mantenendo in pancia una somma certa, esigibile ma liquida solo per la quota parte fruibile in compensazione in base alla detraibilità originaria dell’intervento edilizio. Se, invece, un soggetto (ad esempio un condominio) ha optato per lo sconto in fattura al fornitore di servizi quali i lavori da realizzare e/o relaizzati, tale cessionario potrà effettuare un’unica cessione ad un istituto finanziario che, a questo punto, potrà anche non accettare detto credito per capienza limitata della possibilità di effettuare compensazioni con i propri debiti di imposta.

Il risultato? Mancanza di liquidità per le imprese ed impossibilità di continuare l’esecuzione dei lavori contrattualizzati e non più realizzabili con la conseguenza di contenziosi a gogo e blocco di un settore fondamentale per la ripresa economica del Paese.

Dunque, viene snaturata la ratio della normativa introdotta proprio per il rilancio dell’economia a pezzi dopo l’emergenza epidemiologica sanitaria Covid 19 che ha letteralmente piegato interi settori produttivi.

Sempre in tema di bonus edilizi, preme porre l’attenzione su due questioni altrettanto rilevanti a cui, ad oggi, sembrerebbe che il Fisco ancora non abbia concretamente emanato chiarimenti e/o linee guida e/o circolari: applicazione della ritenuta d’acconto su fattura emessa nei confronti di un condominio da professionista per erogazione di servizi professionali strettamente connessi agli interventi edilizi; reddito imponibile di un professionista (regime per cassa) che ha emesso fatture nei confronti di un condominio per erogazione di servizi professionali strettamente connessi agli interventi edilizi.

In relazione al primo punto bisogna ricordare ai professionisti che emettono fattura direttamente al condominio, per le prestazioni rese per apposizione del visto di conformità e per asseverazioni tecniche necessarie agli interventi edilizi oggetto delle disposizioni in materia di superbonus e/o interventi cosiddetti minori, che l’importo richiesto è al lordo di imposte. Per espressa previsione normativa, infatti, non si applicherà la ritenuta di acconto pari al 20% ma il Condominio, qualificato come sostituto di imposta, dovrà effettuare il pagamento a mezzo bonifico per detrazioni  ART.16-BIS DPR 917-1986. Di tale importo l’istituto di credito dovrà trattenere l’8% a titolo di ritenuta di acconto. Tale è, infatti, la previsione normativa di cui all’articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 così come previsto dalla Circolare n. 40/e/2010 emanata dall’Agenzia delle entrate il 28/07/2010, di cui si riporta un estratto.

Somme già assoggettate a ritenuta.

In alcuni casi per le somme oggetto di bonifico è già prevista la effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante.

Così ad esempio, i condomini in qualità di sostituti di imposta devono operare la ritenuta di acconto del 4% prevista dall’articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sui cui corrispettivi dovuto per prestazioni relativi a contratti d’appalto di opere o servizi.

In dette ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’art. 25 del DL n.78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n.78 del 2010.

Sul punto si osserva che nulla è stato detto nelle varie norme, interpelli, circolari e linee guida susseguitesi in seguito al dettato normativo di cui al decreto-legge  19  maggio  2020, n. 34,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e seguenti.

Orbene, dovremmo forse trovarci di fronte ad eventuali avvisi bonari e/o comunicazioni di irregolarità nei 5 anni successivi al periodo di imposta oggetto di tali fatture incassate? Si spera di no… ma solo chi vivrà vedrà!

In relazione al secondo punto che in questa sede ho deciso di esaminare, va evidenziato che i professionisti che decidono di accettare l’opzione di sconto in fattura proposto dal committente (sia esso condominio o privato) per l’erogazione dei propri servizi professionali inerenti gli interventi oggetto dei Bonus, assoggetteranno ad IVA tutto l’importo imponibile richiesto ma riceveranno il pagamento diretto monetario solo della percentuale residua dell’importo complessivamente scontato. Tale importo determinerà il proprio reddito imponibile unitamente ad una parte del credito detratto.

Per  agevolare la comprensione da parte dei nostri lettori ipotizziamo che un dottore commercialista che ha apposto il visto di conformità per lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti sulla proprietà del committente nel 2021 per un importo imponibile pari ad € 20.000,00 oltre Iva e cassa come per legge accetti l’opzione dello sconto in fattura pari al 50% senza intenzione di voler cederlo a terzi. Ai fini IVA si vedrà un imposta a debito pari ad € 4.576,00 (22% su 20.800,00) ma incasserà € 12.688,00 e, vedrà corrispondersi un credito di imposta pari ad € 12.688,00. Essendo detto credito equiparabile a cambiali a scadenza, per il professionista in esame formeranno reddito imponibile nell’esercizio di incasso della fattura l’importo di € 10.000,00 (il 50% di 20.000,00) oltre alla quota parte del credito acquisito, ovvero 1/10 di 12.688,00

Anche in questo caso, nulla al momento è stato evidenziato dal Legislatore….. che forse, un po’ distratto dalle misure di rilancio dell’economia oltre che da quelle per contrastare la diffusione del Covid 19, potrebbe un domani cercare “gettito” in un recupero improprio ed illegittimo derivante da possibili accertamenti sui professionisti.

Chiaramente sono abituato a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno oltre ad aver fiducia nelle Istituzioni e, pertanto, mi auguro che quanto detto sia e costituisca solo un semplice esercizio di stile, altrimenti sarebbe il caso di esclamare la famosa frase “oltre il danno la beffa”.

 *Dottore commercialista

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Sergio Cairone
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