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Il Ministro Martina: “Tutelato non solo il valore economico, ma anche sociale e di tenuta del territorio”.
Prodotto di montagna? Di qualità
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa.

La tutela delle produzioni agroalimentari di qualità rientra nel fondamentale processo di crescita socio/economica dei sistemi locali che si intreccia con la necessità di valorizzare complessivamente i territori, soprattutto quelli a torto considerati residuali o marginali come nel caso delle aree montane. Al di là dell’importante aspetto occupazionale – sebbene molto frammentato – il presidio operativo derivante dalla valorizzazione delle tipicità locali può contribuire in maniera determinante alla nascita di “filiere” in grado di contaminare virtuosamente le relazioni tra settore primario e turismo (con grande dinamicità espansiva nel segmento dei servizi ad esso aggregabili). E’ in questo contesto che l’indicazione facoltativa di qualità del “prodotto di montagna” assume una valenza molto più ampia di quanto si possa in un primo momento percepire. Prodotti di origine animale.
L’indicazione facoltativa di qualità “prodotti di montagna” può essere applicata ai prodotti ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati; derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone; derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna. La proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare il 75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.
Prodotti di origine vegetale e dell’apicoltura.
L’indicazione può essere applicata ai prodotti dell’apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna, e ai prodotti vegetali, se le piante sono state coltivate unicamente nella zona di montagna.
Ingredienti utilizzati.
I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.
Impianti di trasformazione.
In merito alle operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse e a quelle di spremitura dell’olio di oliva, gli impianti di trasformazione devono essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
Per il latte e i prodotti lattiero caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
Le dichiarazioni del Ministro Martina.
“Questo decreto – ha dichiarato il Ministro Martina – – è un ulteriore passo avanti nel fondamentale percorso di valorizzazione dei prodotti e dell’attività dei nostri imprenditori. In particolare diamo rilievo alle produzioni montane per il loro valore non solo economico, ma sociale e di tenuta del territorio. Come Ministero abbiamo puntato con forza in questa direzione, mettendo in campo strumenti inediti per salvaguardare le produzioni certificate, combattere la contraffazione e aumentare le informazioni disponibili in etichetta. Premiare con la trasparenza chi produce qualità è il primo passo per tutelare le scelte dei consumatori e per sostenere l’attività economica virtuosa che l’Italia esprime. Su questa strada siamo decisi a continuare con determinazione”.
(Fonte. Politiche agricole.it/24.06.2017)

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