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Dopo quasi un anno dall’entrata in vigore della norma si può tentare di stilare un primo bilancio.
Nuovo codice appalti, luci e ombre
L’obiettivo di semplificare la complessa materia relativa alle opere pubbliche e di accelerarne i tempi di realizzazione non appare raggiunto. I risultati vengono giudicati contraddittori e non sempre convincenti.

di Francesca Agovino*

Il decreto legislativo 50/2016 con i suoi 217 articoli ha rivoluzionato il Codice degli Appalti, così come disciplinato dal Dlgs 163/2006. Dopo quasi un anno dall’entrata in vigore della norma, si può tentare di stilare un primo bilancio. Sicuramente il provvedimento, che in primis si proponeva – dettando linee di indirizzo generali piuttosto che fornire una capillare regolamentazione – di semplificare la materia, ha suscitato reazioni contrastanti e risultati altrettanto contraddittori, se è vero il 17 febbraio scorso è arrivata in Consiglio dei Ministri la bozza di un decreto correttivo, integrata dalle osservazioni dell’Anac.
Una prima criticità è stata individuata senza dubbio nelle modalità di aggiudicazione: il ricorso generalizzato allo strumento dell’offerta economicamente più vantaggiosa per garantire la qualità del servizio è stata sin dall’entrata in vigore del testo abbastanza contestata, se si considera che il comma 4 dell’articolo 95 ha ritenuto il vecchio sistema del massimo ribasso utilizzabile per le procedure fino ad un milione di euro (circa l’80% dei lavori).
Per garantire la massima trasparenza delle valutazioni nelle procedure ad offerta economicamente più vantaggiosa, inevitabilmente condizionate da un tasso di discrezionalità nella valutazione della commissione di gara, si era paventato il ricorso a commissari-esperti del settore estratti a sorte da un elenco preparato dall’Anac. Anche questo intento è stato affievolito già in sede di stesura della norma, limitandolo alle gare che superano i 5,2 milioni di euro. In tutti gli altri casi (parliamo del 95% delle fattispecie) si ricorre alla nomina di commissari interni alla stazione appaltante, il che non costituisce una novità funzionale all’intento originario.
Una norma che pare invece avere effetti molto significativi è quella dettata dall’articolo 84 comma 6 e riguarda le attestazioni Soa, ossia le qualificazioni necessarie alla partecipazione alle gare di appalto aventi ad oggetto lavori pubblici. Le stazioni appaltanti, in sede di gara, “hanno l’obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell’attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all’Anac, che dispone la sospensione cautelare dell’efficacia dell’attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza medesima”. In sostanza l’azienda che ha ottenuto la Soa viene controllata nuovamente dalla stazione appaltante la quale esegue nuovamente l’esame dei documenti. In questo modo certificazioni non supportate da adeguata documentazione sono destinate, passando attraverso la sospensione, alla revoca; a tutto vantaggio dei principi di legalità e trasparenza, nonché della sana concorrenza tra le imprese.

*Responsabile Certificazioni Aziendali Gruppo Iovine
info@gruppoiovine.it
089-7728547

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Valutazioni contrastanti sul nuovo Codice degli Appalti
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