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Il provvedimento allinea la normativa italiana al regolamento Ue n.1169/11.
Latte. Origine in etichetta
Dal prossimo mese di aprile scatta l’obbligo di indicare la provenienza della materia prima della filiera lattiero-casearia. Con ritardo si attiva una maggiore tutela per le produzioni Made in Italy.

Il Decreto interministeriale, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevede che siano indicati sia il Paese dove il latte è stato munto sia quello dove è stato trasformato. Il provvedimento allinea la normativa italiana al regolamento Ue n. 1169/11. Il decreto interministeriale entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla pubblicazione. I produttori avranno sempre novanta giorni di tempo per smaltire le scorte delle vecchie etichette prive delle nuove informazioni introdotte. Periodo più ampio, invece, si prevede per la permanenza sugli scaffali dei prodotti già etichettati prima dell’introduzione della nuova norma (ma dovrebbe essere superato il limite dei 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto). Le novità introdotte dal decreto.
Il decreto introduce in etichetta l’indicazione obbligatoria dell’origine per i prodotti lattiero caseari in Italia. La firma del decreto è stata successiva al parere positivo delle Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato ed all’intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni. Con questo nuovo sistema finalmente si indicherà con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte UHT, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini. Il provvedimento si applica al latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
Le novità del decreto.
Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile. Le diciture utilizzate saranno le seguenti: “Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte”; “Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte”.
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “Origine del latte: Italia”. Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: latte di Paesi Ue: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei; latte condizionato o trasformato in Paesi Ue: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei. Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione Europea, sarà usata la dicitura “Paesi non Ue”. Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.
(Fonte: politiche agricole.it/09.12.2016)

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