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Ecco il testo integrale della nota della Prefettura di Salerno Oggetto: art. 39 del Testo Unico sugli Enti Locali. Decreto legislativo n. 267/2000. Con lettera pervenuta il 7 dicembre scorso, a firma di un quinto dei consiglieri provinciali di opposizione, è stata chiesta – ai sensi dell’art.39, comma 5 del T.U.E.L. – la convocazione del Consiglio Provinciale con il seguente ordine del giorno “Sentenza Corte Costituzionale n. 277/2011 – Incompatibilità sopravvenuta del presidente della Giunta Provinciale – provvedimenti ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs 267/2000” Si premette che, ai sensi dell’art. 39, comma 5, sussiste in capo al Prefetto, il potere sostitutivo nei riguardi del Sindaco e del Presidente della Provincia quando costoro siano omissivi “in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio” Al riguardo, com’è noto, con la sentenza n. 277/2011, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1,2,3 e 4 della legge 15 febbraio 1953 n. 60 (incompatibilità parlamentari) “nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti” in presenza di una disposizione, l’articolo 7, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 361/1957, che sancisce l’ineleggibilità parlamentare dei sindaci di tali comuni. La pronuncia della Suprema Corte incide, dunque, sulle disposizioni della legga n. 60 del 1953, nulla disponendo in relazione alle previsioni del decreto legislativo n. 267/2000 che, pertanto, restano vigenti. Ciò posto, sentito il concorde parere del Ministero, si rappresenta che tra le cause di incompatibilità prese in considerazione dalla consulta non è annoverata quella tra parlamentare e presidente della provincia. Pertanto, non può legittimamente invocarsi, nella fattispecie, il ricorso al procedimento previsto dall’art. 69 del menzionato T.U.E.L. né sussiste l’obbligo di convocazione dell’organo consiliare di cui al cennato art. 39, comma 5 T.U.E.L. Ad abundantiam si soggiunge che il Ministero dell’Interno, con nota in data 11 novembre scorso, che ad ogni buon fine si allega in copia, ha ritenuto che nei casi di decisione sull’incompatibilità in argomento vi sia l’esclusiva competenza della giunta per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Viceprefetto Vicario (Cirillo)
