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I numeri dell'economia »

Spetta per i minorenni e per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza.
Assegno unico e universale per ogni figlio a carico
Caratteristica fondante della misura - in vigore a partire dal 1° marzo di quest'anno - è che la corresponsione della somma varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell’Isee valido al momento della domanda.

di Sergio Cairone*

C’è stato tempo fino al 28 febbraio per fare domanda di percezione, già nel mese di marzo, dell'”assegno unico e universale”, la nuova forma di sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (ovviamente sulla base del ricorrere di determinate condizioni), ma senza alcun limite di età per i figli diversamente abili. Una caratteristica fondante della misura, in vigore a partire dal 1° marzo di quest’anno, è che la corresponsione della somma spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell’ ISEE valido al momento della domanda, tenendo conto sia dell’età dei figli che della loro eventuale situazione di disabilità. L’assegno viene definito unico, in quanto risulta essere indirizzato verso semplificazione ed il contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. Si configura, inoltre, come universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 40mila euro.

Prima di inquadrarne le caratteristiche generali, è utile comprendere, nello specifico, i soggetti ai quali si rivolge la misura. L’assegno unico e universale spetta per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza. Inoltre, spetta anche per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che svolga alcune attività giudicate meritevoli di una maggiore tutela economica da parte dello Stato, come, ad esempio, la frequenza di corsi di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea, ma anche nell’ipotesi in cui svolga un tirocinio che gli garantisca un reddito inferiore alla soglia di 8mila euro annui. Si considera come potenziale percettore dell’assegno unico universale anche il soggetto maggiorenne che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego o svolga il servizio civile universale. L’assegno viene, inoltre, fruito anche da ogni figlio con disabilità a carico, senza alcun limite di età. Venendo al “quantum”, aspetto non secondario, dell’assegno unico e universale per i figli a carico, si nota che esso è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ ISEE in corso di validità. Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE . Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE , ma per le quali l’ ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno. L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’assegno previsti dalla normativa.

L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto di numerosi elementi oltre all’età stessa del figlio o dei figli a carico. Scendendo nei dettagli, è prevista una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). In alcune ipotesi particolari, come quelle di nuclei familiari numerosi, madri di età inferiore a 21 anni, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità, l’importo può essere maggiorato. Una seconda quota viene invece corrisposta a titolo di maggiorazione, per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime in vigore precedentemente alla riforma stessa. Particolari condizioni vigono per i figli di genitori separati. La corresponsione avviene mediante accredito su conto bancario o postale, mentre per quanto concerne la domanda, essa può essere effettuata sul portale web dell’INPS con Spid di livello 2, Carta d’identità elettronica, o carta dei servizi. È importante osservare che per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022; per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo 2022, mentre per le richieste presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato sulla base dell’ ISEE al momento della domanda.

*Dottore commercialista

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Sergio Cairone (Dottore commercialista)
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