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Sempre più necessario aprirsi all'utilizzo di uno strumento specializzato nella gestione del conflitto.
Arbitrato marittimo, valida alternativa alle controversie
A tutt’oggi occorre fare fronte alla mancanza nell’ordinamento italiano di specifiche sezioni giudicanti per rispondere alle esigenze di un settore dell’economia particolarmente rilevante in provincia di Salerno ed in Campania.

di Alfonso Mignone*

Molte aziende del Salernitano lavorano, producono e vendono i loro prodotti grazie al porto di Salerno, che rappresenta oggi il cuore pulsante ed un fattore propulsivo dell’economia regionale. In un mondo di traffici ormai globalizzato la filiera dei trasporti marittimi non è scevra da controversie che possono sorgere dai rapporti commerciali e necessita di un più celere e economico sistema di risoluzione delle medesime, oltre che l’apporto di competenze specifiche in un settore nevralgico dell’economia nazionale come lo shipping.

A tutt’oggi occorre far fronte alla mancanza, nell’ordinamento giuridico italiano, di sezioni giudicanti specializzate in diritto marittimo e rispondere alla crescente domanda di giustizia nei “maritime affairs” anche nel nostro territorio e ciò anche in virtù delle diverse fonti internazionali che trovano applicazione in Italia ma che, investendo questioni transnazionali e a contenuto tecnico, raramente possono essere gestite con la dovuta perizia da parte del giudice interno anche in virtù del mancato inserimento del diritto della navigazione tra le discipline oggetto della preparazione al concorso in Magistratura. Tale aspetto ci sembra paradossale in un Paese a vocazione marittima come il nostro!

Pertanto, sull’esperienza di organismi arbitrali privati (Londra, Amburgo e Rotterdam su tutti in Europa, Milano, Genova e Livorno in Italia), richiamandoci alla Tabula de Amalpha, il più antico statuto marittimo italiano, e all’esperienza degli antichi Consolati del Mare, magistrati specializzati nella risoluzione di controversie tra operatori marittimi, Salerno è piazza idonea per aprirsi all’utilizzo di uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie che abbia il carattere della immediatezza e soprattutto, dell’apporto specialistico nella gestione del conflitto.

Il legislatore europeo e nazionale, nell’ultimo ventennio, in virtù degli obiettivi europei denominati Agenda 2020, hanno favorito la cosiddetta degiurisdizionalizzazione, con lo scopo di evitare che le controversie giungano in tribunale, attraverso la previsione degli strumenti della mediazione civile e dell’arbitrato anche demandato dal giudice. Ad oggi, però, trova soprattutto diffusione lo strumento dell’arbitrato su base volontaria, clausola statutaria e contrattuale.

La diffusione di una cultura arbitrale nel settore marittimo e portuale  ha ragione di esistere non solo in considerazione della presenza di numerose imprese marittime nel porto commerciale di Salerno ma anche di porti turistici ove si è sviluppata la nautica da diporto.

Come è noto l’arbitro decide la controversia esaminando la fondatezza delle pretese delle parti e decide la lite tramite un atto vincolante, il lodo.

Per instaurare tale procedimento è sufficiente che le parti abbiano inserito nel contratto una specifica clausola compromissoria. Le parti possono fare riferimento ad un’istituzione arbitrale con procedimento governato dall’ente e si svolgerà secondo le regole stabilite dal regolamento (c.d. arbitrato amministrato o rituale) oppure, possono stabilire in dettaglio le regole cui gli arbitri dovranno attenersi ai fini della pronunzia del lodo (c.d. arbitrato irrituale o ad hoc).

Il ricorso all’arbitrato marittimo costituisce una rinuncia ad ogni tipo di giurisdizione, sia essa interna o straniera, a favore di uno strumento comune e condiviso che si rinviene nella prassi mercantile convenzionalmente accettata da tali operatori e che si presta alle necessità del singolo caso come, ad esempio, gli INCOTERMS.

Nel mondo dello shipping gli arbitri vengono selezionati fra soggetti che hanno uno specifico background professionale nel settore e l’esigenza degli operatori è quella di una giustizia rapida e senza aggravio di costi.

Un altro aspetto peculiare dell’arbitrato marittimo rispetto all’arbitrato commerciale è il particolare collegamento tra la res litigiosa e la nave. Infatti suole definirsi “marittimo” un arbitrato “ if in some way involves a ship” laddove proprio l’utilizzo commerciale della nave costituisce la causa delle operazioni negoziali e dei rapporti giuridici che possono insorgere in una controversia di questo tipo.

Le tipologie di controversie oggetto di arbitrato marittimo possono essere sia di natura contrattuale che extracontrattuale: a) accertamento dei danni al carico trasportato; b) inerenti la decorrenza di stallie e controstallie; c) mancato pagamento del nolo o ritardo nella restituzione della nave; d) vendita, costruzione e riparazione di nave; e) assistenza e salvataggio; f) assicurazione marittima; g) nautica da diporto.

In tema di fonti dell’arbitrato marittimo dobbiamo distinguere le convenzioni internazionali, le UNCITRAL Rules (elaborate dalle Nazioni Unite) le ICC Rules della Camera di Commercio Internazionale e, non ultima in ordine di importanza, la volontà delle parti.

Occorre menzionare preliminarmente la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e quella di Ginevra del 21 aprile 1961 sul riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri. Nelle convenzioni descritte la materia marittima rientra in quella commerciale internazionale.

Tra le fonti di diritto marittimo internazionale vanno menzionate in ordine cronologico:

  1. a) la Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 sulla competenza civile in materia di urto tra navi in cui si prevede l’arbitrato come deroga pattizia alla giurisdizione all’art. 2;
  2. b) la Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 sull’unificazione di alcune regole nel sequestro conservativo di navi all’art. 7, comma 3, stabilisce un termine per iniziare il procedimento arbitrale se il tribunale nella cui giurisdizione è stata sequestrata la nave non sia competente e le parti hanno inserito la clausola di deroga alla giurisdizione;
  3. c) la Convenzione di Atene del 1974 sul trasporto marittimo dei passeggeri e dei loro bagagli in cui all’art. 17, comma 2 è riconosciuta espressamente la possibilità alle parti di deferire ad arbitrato le loro controversie;
  4. d) la Convenzione di Londra del 28 aprile 1989 sul soccorso in mare all’art. 23 fa cenno della prescrizione in materia arbitrale e all’art. 27 è contenuta un’esortazione a ricorrere allo strumento arbitrale.

Considerata l’affinità con la materia marittima non si può non fare cenno alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale che all’art. 34 in materia di trasporto di merci menziona la possibilità di risoluzione delle controversie tramite arbitrato richiamando i criteri di cui all’art. 33 circa la giurisdizione.

Non è certamente trascurabile l’applicazione dell’arbitrato al mondo dello yachting, fenomeno già ampiamente diffuso sia in ambito internazionale, dove è sempre più frequente la previsione di un arbitrato, all’interno dei formulari e contratti maggiormente utilizzati, sia sul piano nazionale, dove, anche se in misura inferiore rispetto che all’estero, il ricorso all’arbitrato è molto praticato soprattutto con riguardo al settore della compravendita o costruzione di megayachts o nei formulari di utilizzazione commerciale dei medesimi.

Le clausole compromissorie contenute nei formulari di contratto internazionalmente diffusi disciplinano la sede dell’arbitrato, le modalità di nomina degli arbitri, i poteri ad essi conferiti e lo svolgimento della procedura, le regole applicabili al merito, la rinuncia ai mezzi di ricorso contro la sentenza nei limiti ammessi ecc.

Quanto alle fonti interne è superfluo ricordare che l’arbitrato trova la sua disciplina negli articoli 806 e ss. del codice di procedura civile modificati dalla legge n. 25/1994 e poi successivamente dal decreto legislativo n. 40/2006. Nulla, però, è dettato in materia di arbitrato marittimo e occorre risalire alla disciplina contenuta nei regolamenti delle sezioni marittime delle camere arbitrali istituite presso le Camere di Commercio in virtù del combinato disposto di cui all’art. 832 c.p.c., novellato dal D.Lgs. n. 40/2006, (c.d. arbitrato “amministrato”) e della Legge n. 580/1993. In conclusione, a dispetto della sua notevole rilevanza nella pratica del commercio internazionale e della lunga tradizione mercantile italiana, l’arbitrato marittimo non ha sinora riscontrato facile applicazione nel nostro Paese ed infatti sono pochissime le realtà che si occupano di contenzioso tra armatori o tra imprese che operano in ambito marittimo.

Raccogliamo la sfida certi che, anche a Salerno e nel suo comprensorio, sia un utile strumento non solo per la salvaguardia dei diritti ma anche per la conservazione e protezione dei rapporti commerciali delle nostre aziende.

* Avvocato Navigazionista

  The International Propeller Club Port of Salerno

 

Foto Alfonso Mignone
Alfonso Mignone
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