Lo speciale 1 »
di Sergio Cairone*
Via libera al bonus facciate anche nel 2022, anche se con alcune limitazioni. La legge di Bilancio al vaglio delle Camere conterrà anche una proroga di questo importante provvedimento che é andato ad impattare su una vasta platea di contribuenti potenziali beneficiari nell’anno che si sta per concludere. In considerazione del fatto che il Documento programmatico di bilancio non aveva previsto una proroga del bonus facciate nel 2022, il 22 ottobre 2021 è stata presentata un’interrogazione a riposta scritta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, (la numero 4-10503). Con è essa stato di fatto richiesto al Mef l’inserimento nel disegno di legge di Bilancio 2022 della proroga del bonus facciate. L’agevolazione sarà sostanzialmente identica, quanto a modalità di fruizione, rispetto allo scorso anno. Cambierà, però, la percentuale di credito d’imposta fruibile, che sarà ridotta drasticamente, dal 90 al 60%. Le zone incluse tra quelle beneficiarie sono quelle definite A e B, individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministero dei lavori pubblici: la prima (la cosiddetta zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. La seconda zona, invece, considera un altro requisito importante da tener conto per verificare le zone come includibili: in esse la superficie coperta degli edifici esistenti non può essere inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona, e la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq. Non mancano ulteriori requisiti strutturali sui quali, però, risulta superfluo e inopportuno soffermarsi in questa sede, lasciandone la trattazione a colleghi architetti o ingegneri, che certamente sapranno essere ben più esaustivi sul tema. Per il recupero della detrazione spettante occorrerà riferirsi, quale fonte normativa, all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020: secondo il dettato del Decreto Rilancio, infatti, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici inclusi nel “perimetro” dell’agevolazione, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, oppure per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In relazione alle “opzioni” della cessione del credito e/o dello sconto in fattura, se fino a qualche ora fa nulla si era fatto per prorogare tale agevolazione ma tanto si vociferava e si auspicava e, pertanto, l’effettuazione dei pagamenti restava immutata entro e non oltre il 31/12/2021, pena l’impossibilità di fruire di tale opzione con l’unica modalità di utilizzare le agevolazioni nei limiti consentiti dalla normativa fiscale per le detrazioni in 10 anni, con Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021, è stata prevista la proroga di tutte le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia (interventi di recupero del patrimonio edilizio; interventi di efficientamento energetico; opere per l’adozione di misure antisismiche; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi la sola pulitura o tinteggiatura esterna; installazione di impianti fotovoltaici; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici) con l’estensione dell’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato, quale il Commercialista, ai fini dello sconto in fattura e/o della cessione del credito. Tale scelta operata dal Legislatore è stata estesa anche qualora il contribuente intenda fruire direttamente in dichiarazione dei redditi delle detrazioni previste. Va detto, altresì, che tali cessioni del credito saranno soggette ad un “congelamento temporale” di 30 giorni per le opportune verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate su eventuali ipotetiche operazioni anomale di cessione.
Resta incomprensibile tutto questo valzer normativo delle agevolazioni in discussione che, ad avviso dello scrivente, avevano rappresentato e rappresenterebbero una più immediata ripresa economica di uno dei settori trainanti dell’economia quale l’Edilizia, in grado di “attrarre nel mattone i risparmi dei contribuenti” oltre ad un efficientamento energetico ed un adeguamento del patrimonio immobiliare dei contribuenti e dello Stato. Unica certezza è aver trovato nell’ipotesi di fruizione impropria del credito dovuta ad interventi anomali, probabilmente, il bancomat salva crediti dello Stato nell’escussione della polizza assicurativa legata al visto di conformità del soggetto abilitato….come il Commercialista!
To be continued….
* Dottore commercialista

Sergio Cairone